Dgls 08/04/2010 n. 61
Art 23 comma 6
Art 23 comma 7
Sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 13.000 euro
Sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 13.000 euro
VIOLAZIONI
Utilizzo di indicazioni false e ingannevoli sulla confezione, sull’imballaggio, nella pubblicità circa l’origine , la natura e la qualità essenziale dei prodotti
Prassi o comportamento idoneo a indurre in errore sulla vera origine dei prodotti
Sanzioni per infrazioni alle norme del Reg. (CE) 1234/2007, Dgls 260 del 10/08/2000
Art. 48,49,51, Par 2, 52, nonché All. VII e VIII
Sanzione amministrativa pecuniaria
da 516 a 5.164 euro
VIOLAZIONI
Violazione delle disposizioni in materiale di etichettatura (designazione e presentazione): vini bianchi, rossi, rosati; vini IGT/IGP; vini DOC, DOCG, DOP, mosti parzialmente fermentati, vini dolci, vini aromatizzati.
LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA
E quando la sanzione prevista è amministrativa, la RESPONSABILITA’ è OGGETTIVA.
Non importa se lo hai fatto apposta o no, se lo sapevi o no, se credevi qualcosa o no.
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